CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DEL SUD (SINO AL 50%)

Firmato il Decreto per la ZES Unica

21/05/2024

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto che disciplina le modalità di accesso al credito d'’imposta ZES Unica: a disposizione delle imprese che hanno effettuato investimenti tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 nelle regioni del Mezzogiorno ci sono 1,8 miliardi di euro.

Le imprese potranno inviare la comunicazione per richiedere il credito d’imposta dal 12 giugno al 12 luglio 2024 all’Agenzia delle Entrate, che a breve definirà il modello da utilizzare. Le spese effettuate devono essere certificate da un revisore.
Il decreto attuativo definisce le modalità di accesso al beneficio, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, oltre ai relativi controlli.

La Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno, prevista dal Decreto Sud, comprende – lo ricordiamo – le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Possono beneficiare del credito tutte le imprese, a prescindere da forma giuridica e regime contabile, che già si trovano o si insediano in queste zone. L’investimento minimo è di 200.000 euro, il massimo 100 milioni.

Sono agevolabili le spese relative all’acquisto, o leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie. Rientra tra queste anche l’acquisto di terreni e l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per la vendita finale e i materiali di consumo.

Per l’acquisto di beni strumentali, le imprese possono ricevere un credito d’imposta fino al 50% della spesa sostenuta (in alcuni casi particolari al 70%): la percentuale che si può ricevere varia in base alla regione, alle dimensioni dell’impresa e all’entità dell’investimento.

In particolare:

  • 40% in Calabria, Campania e Puglia;
  • 30% in Basilicata, Molise e Sardegna;
  • 15 % in Abruzzo.

L’incentivo spetta al 50% nelle aree di Taranto in Puglia e del Sulcis in Sardegna.

Le percentuali poi variano in base all’investimento:

  • sotto i 50 milioni i massimali aumentano:
    • di 10 punti percentuali per le medie imprese;
    • di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
  • oltre i 50 milioni l’incentivo deve essere calcolato secondo la metodologia dell’“importo di aiuto corretto”.

Questo significa che se sei una piccola azienda in Sardegna e l'investimento è inferiore ai 50 milioni di euro la percentuale di credito di imposta può arrivare al 50%

Il totale del credito spettante sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate che rapporterà il limite di spesa complessivo ai crediti totali richiesti.Il credito d’imposta Zes non sarà cumulabile con quello del programma Transizione 5.0 mentre la cumulabilità è prevista con altri incentivi che non sono aiuti di Stato, con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che hanno ad oggetto i medesimi costi a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto più elevata consentita dalle regole Ue.

Se i macchinari oggetto dell’investimento non entrano in funzione entro il secondo anno, il “bonus” viene rideterminato al ribasso escludendo questo costo. E lo stesso vale se, nei primi cinque anni, il bene viene dismesso, ceduto a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa o a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione. Non solo. C’è anche l’obbligo di mantenere l’attività nella Zes unica per almeno cinque anni una volta completato l’investimento, pena la decadenza completa dai benefici.

Attenzione, si attende la bozza del DM mef con le regole e il provvedimento ADE con il modello per richiestere il credito in oggetto.

Tra gli adempimenti a carico delle imprese, oltre alla comunicazione preventiva all’agenzia delle Entrate, è prevista anche una certificazione obbligatoria, rilasciata dal revisore dei conti o da una società abilitata, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese.