BUONUS 200 EURO PER LE PARTITE IVA E LIBERI PROFESSIONISTI

Firmato il Decreto dal Ministro del Lavoro. Ecco a chi spetta.

12/08/2022

l ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando  ha firmato il Decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum introdotta dal Decreto Aiuti (art. 33, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91), quale misura di sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso.

La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione finanziaria implementata dal Decreto Aiuti bis (art. 23, D.L. 9 agosto 2022, n. 115) a 600 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa.

I beneficiari dell'indennità sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 che, nel periodo d'imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

I destinatari della misura una tantum, pari a 200 euro e corrisposta a seguito di presentazione domanda devono essere già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020. 

Il beneficio non è compatibile con le misure introdotte dagli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti.

Quanto alle modalità di presentazione della domanda, il soggetto interessato dovrà presentare istanza agli enti di previdenza a cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli Enti previdenziali. Il provvedimento precisa che l'indennità è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detenga informazioni utili.