FONDO DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CHIUSE

Pubblicato il decreto attuattivo

08/10/2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale di ieri n. 240/2021, il Decreto 9 settembre 2021 del MISE, di concerto con il MEF, recante le disposizioni attuative della misura di cui all’art. 2, del D.L. n. 73/2021, c.d. “Sostegni-bis”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021, che ha previsto l’istituzione di un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”.
Come si ricorderà, la finalità della misura è da rinvenire nella volontà di sostenere la continuità delle attività economiche destinatarie di misure restrittive anti Covid-19 che abbiano subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021. Il Decreto, in conformità con quanto previsto dalla disposizione di legge, provvede alla specifica individuazione dei soggetti beneficiari, dell’ammontare dell’aiuto economico - nei limiti delle risorse appositamente stanziate, pari a 140 milioni di euro per l’anno 2021 - dei criteri di riparto, nonché delle modalità di erogazione degli stessi. In estrema sintesi:

Soggetti beneficiari e requisiti (art. 4)

È bene anzitutto precisare che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del D.L. n. 105/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 140/2021 (cfr. circolare Fipe n. 140/2021), dei 140 milioni di euro complessivamente stanziati, 20 saranno destinati in via prioritaria alle attività che alla data dello scorso 23 luglio (data di entrata in vigore del D.L. da ultimo citato) risultavano ancora chiuse in conseguenza delle misure restrittive anti Covid-19.

Il Provvedimento chiarisce che gli unici soggetti beneficiari di detta “corsia preferenziale” sono le imprese che svolgono come attività prevalente quella contraddistinta dal Cod. Ateco 93.29.10, vale a dire discoteche, sale da ballo, night-club e simili (cfr. art. 4, comma 1, lett. a).

Per quel che concerne le rimanenti risorse finanziarie (vale a dire 120 milioni di euro), i soggetti beneficiari vengono individuati all’Allegato 1, tra i quali figurano, per quel che più interessa le aziende rappresentate, le imprese che svolgono come attività prevalente:

- 56.21.00 Catering per eventi, banqueting;

- 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;

- 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;

- 93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili;

- 93.29.30 Sale giochi e biliardi.

Per poter beneficiare del sostegno economico, gli istanti, devono, alla data della presentazione della richiesta:

a) essere titolari di partiva IVA già attiva alla data:

➢ del 23 luglio 2021, per i soggetti che accedono prioritariamente ai 20 milioni di euro;

➢ del 26 maggio 2021, per coloro che accedono ai restanti 120 milioni di euro;

b) essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;

c) non essere già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 (art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014).

• Forma e ammontare dei contributi (art. 5)

L’aiuto è riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto: - 20 milioni di euro saranno ripartiti in egual misura tra i soggetti richiedenti con Cod. Ate. prevalente 93.29.10 con un limite massimo, per ciascun beneficiario, di 25.000 euro;

- i restanti 120 milioni di euro saranno ripartiti, tra quelli aventi titolo, con le seguenti modalità (salva la possibilità che l’Agenzia delle entrate provveda a ridurre proporzionalmente la misura dei contributi nel caso in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze):

➢ euro 3.000, per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000;

➢ euro 7.500, per quelli con ricavi e compensi tra 400.000 e 1.000.000 euro;

➢ euro 12.000, per coloro che hanno ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000. È bene precisare che dalla lettura del testo normativo è ragionevole ritenere che le imprese con Cod. Ate. 93.29.10 possano accedere a entrambe le voci di aiuto, potendo, quindi, conseguire un contributo a fondo perduto massimo di euro 28.000, 32.500 o 37.000 euro (25.000 + 3.000/7.500/12.000).

• Presentazione delle domande e modalità di erogazione (art. 6)

Per accedere al beneficio occorrerà presentare esclusivamente in via telematica un’istanza all’Agenzia delle Entrate, anche per il tramite di un intermediario, nel termine che sarà individuato con Provvedimento del Direttore della suindicata Agenzia, da adottare entro il prossimo 6 dicembre. Il contributo sarà corrisposto mediante accredito diretto sul conto corrente indicato nell’istanza.

In conclusione, il Provvedimento precisa che l’operatività della suindicata misura di sostegno è subordinata all’approvazione della Commissione Europea e che i soggetti beneficiari sono tenuti, a seconda dei casi, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, a norma dell’art. 1, comma 125 e ss. della L. n. 124/2017.

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