MORATORIA PRESTITI BANCARI: COSA FARE PER LA PROROGA AL 31 DICEMBRE 2021

Richiesta entro il 15 giugno 2021

11/06/2021

Con riferimento alla proroga della moratoria dei debiti bancari disposta, da ultimo, dall’articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (cd. decreto Sostegni-bis), si forniscono di seguito alcuni chiarimenti.
Come indicato dal comma 2 dell’articolo citato, per l’allungamento della moratoria dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 e per la connessa copertura pubblica a valere sulla Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI è richiesta l’autorizzazione da parte della Commissione Europea. L’autorizzazione risulta necessaria affinché l’estensione del termine della moratoria e della connessa garanzia, venga considerata aiuto compatibile ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'emergenza COVID-19 (Temporary framework). Ad oggi, si è in attesa di tale autorizzazione.
Inoltre, la proroga non viene più concessa in maniera automatica, ma necessita di apposita comunicazione alla banca da parte dell’impresa interessata, da far pervenire entro il 15 giugno p.v.
Si ricorda che la sospensione è ora prevista esclusivamente per la quota capitale del finanziamento, con esclusione quindi della quota interessi.
L’aspetto che necessità di chiarimenti è, tuttavia, quello che riguarda le possibili conseguenze che la richiesta di proroga della moratoria potrebbe comportare sullo status creditizio dell’impresa richiedente.

Le criticità collegate a questo tema sono state in più occasioni portate all’attenzione delle autorità europee e nazionali dalla Confederazione, congiuntamente con l’Associazione bancaria e le altre principali associazioni d’impresa.

In merito al trattamento delle operazioni soggette a moratoria, le disposizioni europee in materia di vigilanza bancaria - a partire dalle Linee Guida dell’European Banking Authority(Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis” – EBA/GL/2020/02 del 2 aprile 2020) - avevano consentito forme di flessibilità nella gestione delle moratorie ex lege da parte delle banche, le quali, al ricorrere di determinate condizioni, non erano tenute a considerarle come “misure di concessione” (forbearance), a meno che, ovviamente, l’impresa interessata non fosse già classificata come destinataria di misure di concessione al momento dell’applicazione della  moratoria.

Si ricorda che, in via ordinaria, tale classificazione impone alla banca di tenere monitorata la condizione dell’impresa per 2 anni prima che possa tornare allo status precedente alla misura di concessione. In questo lasso temporale, le banche sono tenute ad incrementare i relativi accantonamenti patrimoniali per l’aumento della rischiosità dell’operazione, con conseguente probabile aumento del costo del credito ed una maggiore difficoltà ad ottenerlo.
Al mancato rinnovo delle forme di flessibilità, consentite negli scorsi mesi dalle disposizioni di vigilanza, consegue ora che le banche sono tenute ad effettuare un monitoraggio del portafoglio delle operazioni sotto moratoria per individuare le imprese che potrebbero andare in difficoltà (Unlikely to Pay). In tal senso, quindi, le moratorie richieste entro il 15 giugno saranno sottoposte alla valutazione della banca proprio per verificare la capacità di rimborso da parte dell’impresa richiedente e, qualora tale capacità non fosse pienamente riscontrata, la posizione potrebbe essere classificata forborne, ovvero sofferente, con le conseguenze sopra descritte.