COME GESTIRE IL MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Cosa prevede la normativa

27/05/2019

Con l’introduzione della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, il documento valido fiscalmente è il documento in formato xml ricevuto tramite il Sistema di Interscambio. La sola fattura “cartacea” non ha rilevanza e non dà diritto alla detrazione Iva. Ma cosa succede se la fattura elettronica non arriva?

Il cessionario o committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, acquista beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito in base all’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:

  1. a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni;
  2. b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

Ai fini della regolarizzazione occorre pertanto conteggiare il trascorrere dei quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione senza che sia stata emessa la fattura elettronica di acquisto. Come noto, la data di effettuazione delle operazioni nazionali, ai fini Iva, coincide con la data di pagamento per le prestazioni di servizi oppure con la data di consegna o spedizione per le cessioni di beni (o anche in questo caso con la data di pagamento se anticipata rispetto alla consegna o spedizione).

Per non incorrere nella sanzione pari al 100% dell’Iva, il cessionario entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione senza che sia arrivata la fattura, deve:

  • versare l’Iva con il modello F24 utilizzando il codice tributo “9399 – regolarizzazione operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione – Articolo 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997” (istituito con risoluzione 69/E/2000);
  • inviare un documento con i dati della fattura all’ufficio competente. A tal proposito nella fatturazione elettronica è previsto il codice Tipo documento pari a TD20 – Autofattura, da utilizzare in caso di emissione dell’autofattura per regolarizzazione della fattura non ricevuta;
  • registrare il documento solo nel registro Iva acquisti al fine di esercitare la detrazione Iva.

Se, ad esempio, è stato effettuato un acquisto di beni consegnati in data 2 gennaio 2019 del valore imponibile di 1.000 euro e, alla data del 2 maggio, non è stata ancora ricevuta la fattura elettronica, il cessionario dovrà regolarizzare l’operazione per non incorrere in sanzione entro il 1° giugno.

Tale regolarizzazione richiede il versamento dell’Iva per 220 euro con il codice tributo 9399, l’invio al SdI della fattura con tipo documento TD20 e la registrazione del documento nel registro Iva acquisti per esercitare la detrazione Iva secondo le regole ordinarie.

Si evidenzia come tale norma sia in contrasto con la possibilità, per i fornitori con liquidazione Iva trimestrale, di trasmettere entro il 16 maggio 2019 una fattura elettronica datata 2 gennaio 2019, senza incorrere in nessuna sanzione.

Il D.L. 119/2018, infatti, prevede l’esclusione delle sanzioni (ex articolo 1, comma 6, terzo periodo del D.Lgs. 127/2015) per il primo semestre 2019, esteso, per i mensili al 30 settembre 2019, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di liquidazione relativa al momento di effettuazione dell’operazione (ossia entro il 16 maggio, per le operazioni effettuate dai contribuenti trimestrali Iva nel primo trimestre).

Circa la possibilità, infine, di considerare queste irregolarità come meramente formali, sanabili con definizione agevolata il cui termine di versamento è in scadenza al 31 maggio, è intervenuta recentemente la circolare 11/E/2019.

La definizione delle irregolarità formali, di cui all’articolo 9 D.L. 119/2018, prevede la possibilità di definire “le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018 con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta.

Nel citato documento di prassi è stato precisato che la definizione agevolata in commento non trova applicazione per l’acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore.

Sebbene il responsabile del debito d’imposta sia il cedente/prestatore, mentre il cessionario/committente è punito con la sanzione pari al 100% dell’imposta relativa all’acquisto non regolarizzato, non può dimenticarsi che, nel caso di definizione spontanea, per non incorrere nell’irrogazione delle sanzioni, è la stessa norma a richiedere direttamente al cessionario/committente il pagamento dell’Iva.

É evidente, quindi, ai fini della rimozione della irregolarità, un collegamento con l’obbligo di pagamento del tributo che non consente di ricondurre detta violazione tra quelle alle quali si applica la definizione di cui all’articolo 9 (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 26513 del 12.12.2017).

Per quanto riguarda, invece, la definizione agevolata delle controversie tributarie, la circolare 10/E/2019 (pubblicata lo stesso giorno della circolare 11/E/2019), identifica la sanzione per omessa regolarizzazione delle fatture come “sanzione non collegata al tributo” e, quindi, non sostanziale.

Ne deriva che la lite avente ad oggetto esclusivamente la sanzione di omessa regolarizzazione di fatture può essere definita ai sensi del primo periodo del comma 3 dell’articolo 6 D.L. 119/2018.