"ROTTAMAZIONE" CARTELLE EQUITALIA: ECCO COME FARE

Disponibile la procedura

08/11/2016

Pubblicato da EQUITALIA, il modulo DA1 per la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (Scaricalo in fondo alla pagina) dei ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015 prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016. Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

 

La definizione agevolata in sintesi

 Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 contiene all’articolo 6 la disciplina della cd. rottamazione dei ruoli. In sostanza la possibilità di definire i carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015, a prescindere dall’ente titolare del credito, pagando solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali, l’aggio, e diritti di notifica della cartella di pagamento ed eventualmente le spese esecutive. L’agevolazione, consiste, dunque, nel non pagare le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Dalla definizione sono stati esclusi, in considerazione della loro peculiarità, soltanto le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti nonché, tenuto conto degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, le somme che costituiscono cosiddette “risorse proprie tradizionali”, l’IVA riscossa all’importazione, nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, la definizione potrà riguardare la sola parte delle somme iscritte a ruolo relativa alle maggiorazioni (ad es.: gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute).

La definizione agevolata sembra avere ad oggetto, indistintamente, tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 (salvo, quelli espressamente esclusi dal comma 10 dell’art. 6 D.L. 193/2016) e, quindi, come, peraltro confermato dalle nota 3 del modello di istanza di definizione pubblicato da Equitalia anche i carichi derivanti da “avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli e avvisi di addebito dell’Inps”.

 

La domanda di adesione alla definizione agevolata - Il Modulo DA1

 

Il contribuente, avvalendosi dell’apposito Modulo DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (disponibile in fondo alla pagina), potrà manifestare la propria volontà di aderire alla procedura rendendo un’apposita dichiarazione entro e non oltre il 23 gennaio 2017, nella quale assumerà anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione.

 

Possono aderire alla definizione agevolata anche i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31dicembre 2016.

 

Come presentare la domanda

 La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

  • presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1 - (vedi sotto allegato in .pdf);
  • alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. Per la Sardegna: adesione.sardegna@pec.equitaliariscossione.it

 

Equitalia comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del D.L. sulla Gazzetta Ufficiale) l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

 

Gli effetti della domanda

 Già dal momento della presentazione del “DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (Art. 6  del D.L. n. 193/2016)sono interrotte le azioni esecutive avviate in precedenza (salvo che siano in uno stato avanzato di definizione) e l’agente delle riscossione non può avviare nuove azioni esecutive e iscrivere nuovi fermi o nuove ipoteche. Più nel dettaglio, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, purché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

La presentazione della dichiarazione, sospende, inoltre, i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa.

Tuttavia, la dichiarazione non produce efficacia in caso di mancato, ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero anche di una sola delle rate in cui il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento delle somme dovute. In questi casi, infatti, i versamenti effettuati saranno considerati semplici acconti di quanto complessivamente dovuto dal debitore e l’agente della riscossione proseguirà, naturalmente, la riscossione in forma coattiva per il recupero integrale del debito.

Scadenze e importi saranno, comunque, comunicati dall’agente della riscossione allo stesso debitore entro il 24 aprile 2017. In ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo, mentre la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute. La scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo2018.

 

Per saperne di più:

 1) Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?

La definizione agevolata prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015.

 

2) Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta o arriva una comunicazione direttamente da Equitalia?

Bisogna presentare una dichiarazione attraverso un modulo (Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata) che è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia. Entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del decreto legge n. 193/2016 in Gazzetta Ufficiale) Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento.

 

3) Fino a quando si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 23 gennaio 2017.

 

4) Dove si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

Il modulo può essere consegnato allo sportello oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito www.gruppoequitalia.it.

 

5) Cosa deve pagare chi aderisce alla definizione agevolata?

Chi aderisce pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

 

6) Si paga in una unica soluzione oppure si può pagare anche a rate?

Si può pagare in entrambe le modalità, sia a rate che in un’unica soluzione, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui bollettini di pagamento. È possibile dilazionare l’importo fino a un massimo di 4 rate: il decreto prevede che le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.

 

7) Chi ha già un piano di rateizzazione, può comunque aderire alle agevolazioni previste dal decreto?

Sì, ma deve pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016.

 

8) Cosa succede se non si paga una rata o si paga in ritardo?

Chi non paga le rate stabilite, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

 

9) Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?

Sì, il decreto stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

 

10) Come e dove si può pagare?

Si può pagare con la domiciliazione bancaria, con i bollettini precompilati o direttamente agli sportelli di Equitalia.

 

Documenti allegati